Il sistema di segnalazione di comportamenti illegittimi

Con il termine whistleblowing s’intende la segnalazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno di un ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” si provvede a fornire su questa pagina i link di accesso alle piattaforme di segnalazione attivate da Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche nonché i relativi Regolamenti e Manuali per il corretto impiego delle piattaforme stesse.

Allegato: Regolamento Whistleblowing e User Guide

Per eventuali approfondimenti: Autorità Nazionale Anticorruzione